Icartello sulla videosorveglianza contiene le informazioni essenziali sul trattamento dei dati personali e costituisce il primo livello dell’informativa che deve essere fornita agli interessati, così come previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
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Il cliente si deve occupare del cartello sulla videosorveglianza.
Pochi sanno che l’obbligo di fornire l’informativa agli interessati compete al titolare del trattamento, ossia a colui che decide di installare un l’impianto.
É quindi il cliente a dover predisporre il cartello sulla videosorveglianza con le informazioni essenziali e a dover collocare lo stesso prima del raggio di azione delle telecamere ed è sempre il cliente che si espone al rischio di vedersi comminare la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83 comma 5 del Regolamento.
Ma se lo fa l’installatore…
In alcuni casi l’installatore potrebbe però decidere di assistere il cliente – titolare del trattamento – nella gestione del cartello sulla videosorveglianza, impegnandosi a fornire il supporto, a compilarlo e a collocarlo nelle aree sottoposte a ripresa.
E se poi non lo fa…
Se l’installatore che ha assunto l’obbligo, nei confronti del cliente, di gestire il cartello non si attivasse intenzionalmente o svolgesse le sue attività con negligenza o trascuratezza, sarebbe responsabile e dovrebbe risarcire il danno causato dal suo inadempimento. Per tale ragione è fondamentale che l’installatore gestisca il cartello secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
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