Videosorveglianza: quanto a lungo posso conservare le riprese?

Quando il termine è stabilito dalla legge
In luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, gestiti da parte dei Comuni, la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, quali sono eventuali specifiche richieste dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso.

Quando il termine non è stabilito dalla legge
Se la TVCC è utilizzata a protezione del patrimonio per rilevare atti vandalici, i dati personali dovrebbero essere cancellati dopo pochi giorni, arco di tempo normalmente sufficiente a raggiungere lo scopo perseguito con il trattamento. Questi principi sono stati fissati dal Garante della privacy.
Questo non vuol dire però che non sia possibile superare il limite di 24 o 48 ore. È possibile, infatti, per il titolare, fissare un termine di conservazione più ampio rispetto a quello di pochi giorni, ma solo dopo aver effettuato una specifica e documentata valutazione che consenta di giustificare le esigenze.
Quando il sistema è installato nei luoghi di lavoro
Il datore di lavoro deve sottoscrivere apposito accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, deve richiedere specifica autorizzazione all’Ispettorato del lavoro, questo è quanto stabilito dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
Se, ad esempio, il datore di lavoro ritenesse di poter conservare le immagini acquisite tramite il sistema di videosorveglianza della propria sede per 7 giorni, ma l’Ispettorato del lavoro, nel provvedimento con cui autorizza l’installazione, dovesse stabilire il termine di 48 ore, è chiaro che, nel fissare il termine di conservazione, si dovrà tenere conto di quanto previsto nel provvedimento autorizzatorio.